Nel quadro degli strumenti di tutela garantiti dal nostro ordinamento, oltre all’assegno divorzile, l’assegno successorio e la pensione di reversibilità, rientra anche il diritto alla percezione di una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) dell’ex coniuge.
Analizziamo sinteticamente la questione in base alla normativa di riferimento.
COS’È IL TFR
Il TFR, meglio conosciuto come “liquidazione”, è un elemento della retribuzione, la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
CHI PUÒ RICHIEDERNE UNA QUOTA
Secondo quanto disposto dall’art. 12-bis della legge n. 898 del 1 dicembre 1970 (cd. legge sul divorzio), può richiedere una quota del TFR “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” a condizione che sia titolare di un assegno periodico e non abbia contratto seconde nozze.
A QUANTO AMMONTA
La quota spettante al coniuge divorziato ammonta al 40% del TFR maturato nel periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale.
COME SI CALCOLA
Il punto di partenza è il TFR al netto degli acconti percepiti prima dell’instaurazione del giudizio divorzile e delle tasse (Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 24421 del 29 ottobre 2013). L’importo dev’essere diviso per gli anni di servizio e moltiplicato per quelli di coincidenza lavoro-matrimonio.
Facciamo un esempio pratico per un lavoratore subordinato con 25 anni di servizio, 10 di coincidenza lavoro-matrimonio e un TFR netto di 50.000 euro:
- calcolo della quota di accantonamento annuale del TFR: 50.000 euro (TFR netto) ÷ 25 anni (periodo di servizio) = 2.000 euro;
- calcolo del TFR maturato nel periodo di coincidenza lavoro-matrimonio: 2.000 euro (quota di accantonamento annuale del TFR) x 10 anni (periodo di coincidenza lavoro-matrimonio) = 20.000 euro;
- calcolo della quota del TFR effettivamente dovuta: 20.000 euro (TFR maturato nel periodo di coincidenza lavoro-matrimonio) x 40% (percentuale ex lege) = 8.000 euro.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata:
- nell’ambito del procedimento di divorzio, se la maturazione avviene nel corso dello stesso, in modo da ottenere la liquidazione della quota contestualmente alla sentenza;
- tramite altro procedimento, se la maturazione avviene a sentenza di divorzio già emessa.

