Ogni estate milioni di genitori trascorrono un periodo di vacanza all’estero e una parte di questi decide di portare con sé i figli minori avuti da una relazione finita con una separazione. Si tratta di una decisione che può generare conflitto, dal momento che, a dispetto di quanto previsto dalla legge, padre e madre non sono sempre d’accordo sull’espatrio.
Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui documenti necessari per avere la certezza di partire.
CARTA DI IDENTITÀ
Cos’è. La carta di identità è il documento che permette al minore di viaggiare in tutta l’Unione europea e nei Paesi che hanno stipulato appositi accordi con l’Italia.
Dove richiederla. La carta di identità può essere richiesta presso l’Ufficio Anagrafe del Comune del luogo di residenza del minore o tramite l’Agenda online del Ministero dell’Interno.
Cosa serve per ottenerla. Per ottenere la carta di identità serve l’assenso dei genitori. Se uno dei due non è in condizione di presentarsi, il genitore disponibile può produrre una fotocopia del documento di riconoscimento del genitore indisponibile, firmata in originale, con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. In mancanza di assenso occorre il nulla osta del giudice tutelare. Attenzione: Per la legalizzazione delle fototessere la presenza del minore è obbligatoria ai fini della sua identificazione da parte del pubblico ufficiale.
Qual è il suo periodo di validità. La carta di identità ha una validità di tre anni per il minore da zero a tre anni e di cinque anni per il minore da tre a diciotto anni.
Quanto costa. La carta di identità costa € 16,79 (oltre ai diritti fissi e di segreteria stabiliti dal Comune di residenza) da versare in contanti o con bancomat il giorno del ritiro.
PASSAPORTO
Cos’è. Il passaporto è il documento che permette al minore di viaggiare in tutto il mondo.
Dove richiederlo. Il passaporto può essere richiesto presso gli Uffici Passaporto della Questura o del Commissariato di pubblica sicurezza del luogo di residenza del minore oppure tramite l’Agenda online della Polizia di Stato. Attenzione: La piattaforma non permette la registrazione da parte del minore. Il genitore deve quindi registrarsi a proprio nome e prendere appuntamento per conto di quest’ultimo.
Cosa serve per ottenerlo. Per ottenere il passaporto serve l’assenso dei genitori. Se uno dei due non è in condizione di presentarsi, il genitore disponibile può produrre una fotocopia del documento di riconoscimento del genitore indisponibile, firmata in originale, con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. In mancanza di assenso occorre il nulla osta del giudice tutelare. Attenzione: Per la legalizzazione delle fototessere la presenza del minore è obbligatoria ai fini della sua identificazione da parte del pubblico ufficiale.
Qual è il suo periodo di validità. Il passaporto ha una validità di tre anni per il minore da zero a tre anni e di cinque anni per il minore da tre a diciotto anni.
Quanto costa. Il passaporto costa € 116,00, di cui € 42,50 per il bollettino postale precompilato da versare a nome del minore sul conto corrente n. 67422808 intestato al MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DEL TESORO con causale IMPORTO PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO presso qualsiasi sportello di Poste Italiane ed € 73,50 per il contributo amministrativo da acquistare sotto forma di contrassegno telematico presso qualsiasi tabaccheria.
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Cos’è. La dichiarazione di accompagnamento è il documento che permette al minore di quattordici anni di viaggiare al di fuori dei confini nazionali o di quelli del Paese di residenza (se residente all’estero) con persona diversa dai genitori o dal tutore legale.
Dove richiederla. La dichiarazione di accompagnamento può essere richiesta presso gli Uffici Passaporto della Questura o del Commissariato di pubblica sicurezza del luogo di residenza del minore di quattordici anni oppure tramite l’Agenda online della Polizia di Stato.
Cosa serve per ottenerla. Per ottenere la dichiarazione di accompagnamento serve l’assenso dei genitori. Se uno dei due non è in condizione di presentarsi, il genitore disponibile può produrre una fotocopia del documento di riconoscimento del genitore indisponibile, firmata in originale, con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. In mancanza di assenso occorre il nulla osta del giudice tutelare.
Qual è il suo periodo di validità. La dichiarazione di accompagnamento vale per un solo viaggio A/R con destinazione determinata al di fuori del Paese di residenza del minore di quattordici anni.
Quanto costa. La dichiarazione di accompagnamento è gratuita.