Settembre è il mese della scuola. Bambini e ragazzi sono pronti a tornare tra i banchi per il consueto appuntamento con la formazione, mentre gli adulti, oltre a dover fare i conti con gli acquisti di rito, sono attesi alla prova di un nuovo anno ricco di sfide e incognite. Ma se per le famiglie unite la scuola rappresenta un’importante occasione di condivisione, per i genitori separati non è che uno dei tanti terreni sdrucciolevoli su cui si gioca la partita dell’affidamento condiviso.
Vediamo allora in sintesi quali sono le regole da osservare per evitare che la scuola si trasformi in una vera e propria trappola.
ISCRIZIONE A SCUOLA
Ai sensi dell’art. 316 c.c., c. 1, «entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che è esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio». L’iscrizione a scuola, così come tutte le sue implicazioni (scelta dell’istituto, scelta dell’indirizzo di studi, scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, ecc.), è un’incombenza che richiede l’accordo tra i genitori, trattandosi di una decisione che «può condizionare l’apprendimento e la formazione del minore» (Cassazione, sentenza n. 14360 del 3 novembre 2000). Va però precisato che né la normativa in materia né la modulistica ministeriale prevedono la doppia firma, intendendo come tacito l’accordo del genitore non firmatario. Non essendo autorizzata a richiedere informazioni preventive sul regime giuridico dei rapporti genitori-figli, la scuola deve quindi limitarsi ad acquisire quelle risultanti dal modulo di iscrizione, salvo nei casi in cui i genitori presentino spontaneamente relativa documentazione e/o rendano manifesto il loro conflitto (il dissidio sul ritiro dei figli al termine delle lezioni nei giorni di affidamento all’uno o all’altro genitore ne è un classico esempio).
TRASFERIMENTO IN ALTRO ISTITUTO
Secondo le norme pubblicistiche che disciplinano il nulla osta (regio decreto n. 653 del 4 maggio 1925) e l’azione amministrativa (legge n. 241 del 7 agosto 1990) e quelle civilistiche che disciplinano la responsabilità genitoriale (legge n. 54 dell’8 febbraio 2006), il trasferimento in altro istituto richiede l’accordo tra i genitori, quale che sia il regime giuridico dei rapporti genitori-figli. Orientamento confermato anche dal Tribunale per i Minorenni di Ancona, secondo cui, in caso di affidamento condiviso, «l’istituzione scolastica cui sia richiesto da uno solo dei genitori affidatari il nulla osta al trasferimento in altro istituto deve acquisire l’opinione sul punto dell’altro genitore, non concedendo il nulla osta ove il riscontro non sia positivo» (decreto n. 9 del 7 gennaio 2008).
RISULTATI SCOLASTICI
Il genitore separato, anche non affidatario, ha il dovere di vigilare sull’istruzione dei figli minori (sentenza del Consiglio di Stato n. 5825 del 13 novembre 2007 e nota del MIUR del 20 dicembre 2005) e, indipendentemente dal regime giuridico dei rapporti genitori-figli e salvo il caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale, il diritto di conoscere i loro risultati scolastici. Le relative informazioni possono essere acquisite sia attraverso l’esercizio del diritto di accesso (ex art. 22 della legge n. 241 del 7 agosto 1990), sia attraverso le modalità previste dall’istituto (colloqui con i docenti, schede di valutazione, accesso al registro elettronico, ecc.). Secondo l’orientamento giuridico prevalente, il diritto di informazione dei genitori prosegue anche con la maggiore età, almeno fino a quando cessa l’obbligo di mantenimento sussistente in capo ai genitori (art. 155-quinquies c.c.).
DELEGA DEGLI ATTI
Quando i genitori sono impossibilitati a occuparsi in prima persona delle incombenze scolastiche, la delega degli atti può rivelarsi uno strumento particolarmente utile. Tuttavia, è importante evitare di abusarne: mentre è possibile delegare alcuni atti, è infatti vietato delegare l’esercizio tout court della responsabilità genitoriale. In altre parole, vi sono atti, come la partecipazione ai colloqui con i docenti o la firma delle giustificazioni, che non possono essere interamente delegati, poiché funzionali al dovere di mantenere ed educare la prole e, quindi, anche per la tutela dei figli minori.
PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLA VITA SCOLASTICA
La partecipazione dei genitori alla vita scolastica, e più specificamente la loro presenza negli organi collegiali a livello di circolo-istituto, è regolata dall’art. 7 dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, il quale dispone che l’elettorato attivo e passivo:
- in caso di affidamento condiviso, spetta (anche se i figli sono maggiorenni) a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche a cui siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 c.c.;
- in caso di affidamento esclusivo, spetta anche al genitore non affidatario;
- in entrambi i casi, non spetta al genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale.
USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEI MINORI DI QUATTORDICI ANNI
Secondo quanto previsto dall’art. 19-bis del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, i genitori, che non siano decaduti dalla responsabilità genitoriale, possono autorizzare l’uscita autonoma da scuola dei minori di quattordici anni in funzione della loro età, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, esonerando il personale scolastico dall’obbligo di vigilanza. Tale autorizzazione può estendersi anche all’utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico, sollevando così gli enti locali gestori dall’obbligo di vigilanza durante la salita e discesa dal mezzo e al tempo di sosta alla fermata utilizzata. Con la nota n. 2379 del 12 dicembre 2017 il MIUR ha specificato che l’autorizzazione rilasciata dai genitori ha validità per l’anno scolastico in corso e deve essere rinnovata per ogni successiva annualità. Pertanto, è consigliabile rivolgersi direttamente all’istituto interessato per ottenere la modulistica specifica, considerando che la burocrazia potrebbe non essere sempre allineata con l’evoluzione normativa.
INVIO DELLE COMUNICAZIONI
Gli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l’invio delle comunicazioni (didattiche, disciplinari e di qualsiasi altra natura) sia al genitore collocatario sia a quello non collocatario. Tale prassi assicura che entrambi i genitori siano informati in modo tempestivo e completo sulla situazione scolastica dei loro figli.
COLLOQUI CON I DOCENTI
Se il genitore è residente in altra città e/o è impossibilitato a partecipare ai colloqui con i docenti, la scuola deve provvedere all’individuazione di modalità alternative a quella in presenza.
FIRMA
Se la scuola utilizza moduli cartacei, anziché tecnologie elettroniche, è necessaria la firma di entrambi i genitori sui documenti.
CONSENSO SCRITTO
Nel caso in cui per la gestione delle pratiche riguardanti il minore non sia possibile ottenere il consenso scritto di entrambi i genitori, o se uno dei due genitori è irreperibile, è consigliabile includere nella modulistica la seguente affermazione: «Il genitore, consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste per chi rilascia dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quater c.c.».