È l'area tematica dedicata al servizio che consente di ottenere la dichiarazione di nullità matrimoniale.
Tramite l'accesso l'utente può prenotare una prima consulenza con un professionista esperto in materia per la valutazione del presupposto e, in caso di esito positivo, affidarsi a quest'ultimo per l'assistenza in giudizio davanti a Tribunale Ecclesiastico Regionale, Tribunale Apostolico della Rota Romana e/o Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Possono farne richiesta tutti i cittadini, italiani e stranieri, battezzati nella Chiesa cattolica, coniugati e/o regolarmente residenti in Italia (uno o entrambi).
Per instaurare un procedimento di nullità matrimoniale i coniugi possono rivolgersi (congiuntamente o disgiuntamente) a un Tribunale Ecclesiastico Regionale.
Il tribunale destinatario dell'istanza (cd. tribunale di primo grado) è individuabile in base a quattro criteri:
Essendo stata abrogata dal motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus" di papa Francesco del 15 agosto 2015 la norma della "doppia sentenza conforme", l'attuale iter prevede il solo primo grado di giudizio. Il secondo (davanti ad altro Tribunale Ecclesiastico Regionale) ed eventualmente il terzo (davanti alla Rota Romana) restano invece necessari in caso di appello.
Il Codice di Diritto Canonico (abbreviato in CIC, dal titolo latino "Codex Iuris Canonici") fissa in un anno la durata del processo ordinario, fermo restando che non sempre è possibile il rispetto di tale tempistica, soprattutto nei procedimenti connotati da un'elevata conflittualità tra le parti e/o la cui istruttoria risulti particolarmente complessa. Con l'ultima riforma è stato poi istituito il processus brevior (più breve o breviore) davanti al vescovo diocesano. È quindi ora possibile che, in presenza di determinate condizioni (Can. 1683), l'iter sia decisamente ridotto (generalmente 1-3 mesi).
I costi si distinguono in: