NULLITÀ MATRIMONIALE

Liberi di stato in due mosse

LIBERI DI STATO IN DUE MOSSE

Con una sola consulenza ti diciamo se si può fare. E se la risposta è sì, siamo pronti ad assisterti con un avvocato canonista in tutte le fasi dell'iter giudiziario ecclesiastico per permetterti di raggiungere l'obiettivo in totale tranquillità.

COS'È E COME FUNZIONA

È l'area tematica dedicata al servizio che consente di ottenere la dichiarazione di nullità matrimoniale.

Tramite l'accesso l'utente può prenotare una prima consulenza con un professionista esperto in materia per la valutazione del presupposto e, in caso di esito positivo, affidarsi a quest'ultimo per l'assistenza in giudizio davanti a Tribunale Ecclesiastico Regionale, Tribunale Apostolico della Rota Romana e/o Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

CHI PUÒ FARNE RICHIESTA

Possono farne richiesta tutti i cittadini, italiani e stranieri, battezzati nella Chiesa cattolica, coniugati e/o regolarmente residenti in Italia (uno o entrambi).

QUAL È L'ITER

Per instaurare un procedimento di nullità matrimoniale i coniugi possono rivolgersi (congiuntamente o disgiuntamente) a un Tribunale Ecclesiastico Regionale.

Il tribunale destinatario dell'istanza (cd. tribunale di primo grado) è individuabile in base a quattro criteri:

  • luogo in cui è stato celebrato il matrimonio;
  • luogo di domicilio del coniuge che instaura il procedimento (attore);
  • luogo di domicilio dell'altro coniuge (convenuto);
  • luogo in cui di fatto si dovrà raccogliere la maggior parte delle prove.

Essendo stata abrogata dal motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus" di papa Francesco del 15 agosto 2015 la norma della "doppia sentenza conforme", l'attuale iter prevede il solo primo grado di giudizio. Il secondo (davanti ad altro Tribunale Ecclesiastico Regionale) ed eventualmente il terzo (davanti alla Rota Romana) restano invece necessari in caso di appello.

QUANTO DURA

Il Codice di Diritto Canonico (abbreviato in CIC, dal titolo latino "Codex Iuris Canonici") fissa in un anno la durata del processo ordinario, fermo restando che non sempre è possibile il rispetto di tale tempistica, soprattutto nei procedimenti connotati da un'elevata conflittualità tra le parti e/o la cui istruttoria risulti particolarmente complessa. Con l'ultima riforma è stato poi istituito il processus brevior (più breve o breviore) davanti al vescovo diocesano. È quindi ora possibile che, in presenza di determinate condizioni (Can. 1683), l'iter sia decisamente ridotto (generalmente 1-3 mesi).

QUALI SONO I COSTI

I costi si distinguono in:

  • costi di causa, ovvero quelli effettivi del processo. Di essi non è richiesto alle parti il pagamento totale. È infatti la CEI a farsi carico dei costi di gestione dei tribunali ecclesiastici, limitandosi a richiedere il versamento di un piccolo contributo, attualmente quantificato in € 525,00 per il coniuge che instaura il procedimento (attore) e in € 262,50 per l'altro coniuge (convenuto), solo se si costituisce in giudizio nominando un proprio avvocato.
  • costi di patrocinio, ovvero quelli costituiti dalla parcella dell'avvocato e dal rimborso delle relative spese sostenute, attualmente così determinati: per il primo grado da un minimo di € 1.575,00 a un massimo di € 2.992,00 (preventivati dall'avvocato rotale o liquidati dal tribunale ecclesiastico in ragione del numero di capi addotti, della complessità della causa, della sua durata, ecc.) e per l'eventuale secondo grado, se l'avvocato è lo stesso che ha seguito la causa nel primo, da un minimo di € 604,00 a un massimo di € 1.207,00. A tali costi devono aggiungersi il contributo previdenziale (attualmente al 4%), l'IVA (attualmente al 22%), le spese documentate (trasferte, assistenza alle deposizioni dei testi, acquisizione di documenti, ecc.), il rimborso delle spese forfettarie ex art. 2 del D.M. 55/2014 (attualmente al 15%) ed eventuali oneri accessori (per esempio, quelli sostenuti per la consulenza di periti psicologi e/o psichiatri in ipotesi di cause per incapacità o impotenza).