È il servizio che permette a chi è sprovvisto di adeguati mezzi economici di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.
Tramite l'accesso l'utente può prenotare una consulenza gratuita con un avvocato esperto in materia per la verifica dell'ammissibilità al beneficio e, in caso di esito positivo, affidarsi a quest'ultimo per l'assistenza in giudizio davanti a Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Corte di Appello e Tribunale per i Minorenni.
Possono farne richiesta tutti i cittadini, italiani e stranieri aventi diritto, regolarmente residenti in Italia.
Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, per poter godere del beneficio occorre avere un reddito non superiore a € 11.746,68. Nel computo confluiscono tutte le forme e le fonti di sostentamento dell'istante, nonché i redditi dei familiari conviventi, salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi. Per la sola materia penale è prevista l'elevazione del suddetto limite reddituale di € 1.032,91 per ciascun familiare a carico. La situazione economico-reddituale del beneficiario deve persistere anche in costanza di giudizio, salvo il diritto di rivalsa dell'Erario per le spese sostenute e di conseguente facoltà di ripetizione nei confronti dell'ammesso al gratuito patrocinio, qualora le condizioni economiche di quest'ultimo dovessero subire degli incrementi in itinere e/o in presenza di revoca del decreto di ammissione da parte del giudice. In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali, sanzionate con reclusione (da 1 a 6 anni e 8 mesi) e multa (da € 309,87 a € 1.549,37).
Presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente rispetto al:
Presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi alla:
Fatta salva l'eventualità di tempi diversi determinata dall'aumento dei carichi di lavoro conseguente alla soppressione dei tribunali disposta dal decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, la valutazione della richiesta da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati richiede generalmente 15-30 giorni. Laddove ne ravvisi la necessità, il legale incaricato può presentare domanda con procedura d'urgenza, allegando relativa documentazione.