Separazione, divorzio e modifica delle condizioni in Comune

L’art. 12 del decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 10 novembre 2014, permette di ottenere la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni con una spesa minima e senza nessuna complicazione. Tale opportunità è garantita dalla cosiddetta “procedura davanti al sindaco”.

Vediamo in cosa consiste precisamente.

COS’È LA PROCEDURA DAVANTI AL SINDACO

La procedura davanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’art. 1 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, è uno strumento che dà alle coppie la possibilità di separarsi, divorziare e modificare le condizioni, affidandosi al Comune, anziché ad avvocati e tribunale.

CHI PUÒ BENEFICIARNE

Possono beneficiarne i coniugi senza figli (minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap e/o economicamente non autosufficienti), il cui accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

DOVE RIVOLGERSI

Il legislatore ha previsto la possibilità di rivolgersi alternativamente al Comune in cui è residente uno dei coniugi oppure a quello in cui il matrimonio è stato iscritto (matrimonio civile) o trascritto (matrimonio religioso).

COME FUNZIONA

La procedura prevede il seguente iter:

  • calendarizzazione: su richiesta dei coniugi (anche uno soltanto) il sindaco fissa un primo appuntamento per la presentazione della domanda;
  • formalizzazione: in sede di primo appuntamento il sindaco raccoglie la dichiarazione dei coniugi circa l’assenza di figli (minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap e/o economicamente non autosufficienti), ne annota le rispettive volontà e procede alla formalizzazione dell’accordo, rimandando a un secondo appuntamento (da effettuarsi non prima di trenta giorni) per la conferma dello stesso;
  • conferma: in sede di secondo appuntamento il sindaco conferma l’accordo. La mancata comparizione senza giustificato motivo equivale a rinuncia alla domanda.

QUALI SONO I DOCUMENTI RICHIESTI

In linea generale sono richiesti i seguenti documenti:

  • documento di identità;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni;
  • verbale con decreto di omologazione (in caso di separazione), sentenza (in caso di divorzio) o provvedimento più recente (in caso di modifica delle condizioni).

QUANTO COSTA

Analogamente a quanto previsto per le pubblicazioni di matrimonio, la procedura prevede un costo di 16,00 euro da corrispondere in contanti all’atto della conclusione dell’accordo davanti al sindaco.

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Informazioni su Fabrizio Dell'Anna

Milanese, classe 1974, divorziato con un figlio. Sono fondatore e direttore commerciale dell'Agenzia Italiana Genitori Separati. Dal 2006 mi occupo con impegno e passione di crisi di famiglia, fornendo agli adulti in fase di separazione tutti gli strumenti necessari per garantire ai minori la possibilità di mantenere legami affettivi con entrambe le figure genitoriali. Ne parlo, ne scrivo, ci lavoro. Ogni giorno. Chi mi ha incrociato sulla propria strada, di me ha imparato tre cose fondamentali: non faccio miracoli, ascolto con attenzione e agisco con prudenza. Tra i fallimenti della mia professione riconosco, al pari del noto avvocato matrimonialista Cesare Rimini, «il dolore dell'impotenza nel vedere due persone incapaci di affrontare una separazione e con il solo desiderio di nuocersi». Per questo, da sempre, mi batto per la diffusione di una cultura evolutiva e non distruttiva del conflitto familiare.