L’art. 12 del decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 10 novembre 2014, permette di ottenere la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni con una spesa minima e senza nessuna complicazione. Tale opportunità è garantita dalla cosiddetta “procedura davanti al sindaco”.
Vediamo in cosa consiste precisamente.
COS’È LA PROCEDURA DAVANTI AL SINDACO
La procedura davanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’art. 1 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, è uno strumento che dà alle coppie la possibilità di separarsi, divorziare e modificare le condizioni, affidandosi al Comune, anziché ad avvocati e tribunale.
CHI PUÒ BENEFICIARNE
Possono beneficiarne i coniugi senza figli (minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap e/o economicamente non autosufficienti), il cui accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
DOVE RIVOLGERSI
Il legislatore ha previsto la possibilità di rivolgersi alternativamente al Comune in cui è residente uno dei coniugi oppure a quello in cui il matrimonio è stato iscritto (matrimonio civile) o trascritto (matrimonio religioso).
COME FUNZIONA
La procedura prevede il seguente iter:
- calendarizzazione: su richiesta dei coniugi (anche uno soltanto) il sindaco fissa un primo appuntamento per la presentazione della domanda;
- formalizzazione: in sede di primo appuntamento il sindaco raccoglie la dichiarazione dei coniugi circa l’assenza di figli (minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap e/o economicamente non autosufficienti), ne annota le rispettive volontà e procede alla formalizzazione dell’accordo, rimandando a un secondo appuntamento (da effettuarsi non prima di trenta giorni) per la conferma dello stesso;
- conferma: in sede di secondo appuntamento il sindaco conferma l’accordo. La mancata comparizione senza giustificato motivo equivale a rinuncia alla domanda.
QUALI SONO I DOCUMENTI RICHIESTI
In linea generale sono richiesti i seguenti documenti:
- documento di identità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni;
- verbale con decreto di omologazione (in caso di separazione), sentenza (in caso di divorzio) o provvedimento più recente (in caso di modifica delle condizioni).
QUANTO COSTA
Analogamente a quanto previsto per le pubblicazioni di matrimonio, la procedura prevede un costo di 16,00 euro da corrispondere in contanti all’atto della conclusione dell’accordo davanti al sindaco.