L’assegno di mantenimento è senza dubbio uno dei temi caldi della separazione. La rete pullula di contributi al riguardo. Così molti di noi hanno imparato a conoscerne i criteri di previsione, determinazione e corresponsione, esaurendo le domande sull’argomento. Quando però si parla di rivalutazione, i dubbi non mancano.
Facciamo chiarezza, dando qualche risposta.
COS’È LA RIVALUTAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
La rivalutazione dell’assegno di mantenimento è un adeguamento dell’importo mensile, disposto a favore dei figli e/o del coniuge, che ha lo scopo di preservare il potere di acquisto dei beneficiari dall’inevitabile svalutazione monetaria che il relativo importo subisce nel tempo per effetto dell’inflazione.
QUANDO È DOVUTA
La rivalutazione dell’assegno di mantenimento è obbligatoria per legge, pertanto è sempre dovuta. L’adeguamento deve essere operato annualmente con riferimento al mese indicato dal provvedimento del tribunale. In mancanza il riferimento diventa il mese in cui quest’ultimo risulta pubblicato. Se l’obbligato non ottempera, è possibile ottenere il pagamento delle somme non versate negli ultimi cinque anni attraverso la notifica di un precetto, senza la necessità di richiedere un adeguamento giudiziale dell’importo mensile. Occorre tuttavia ricordare che il precetto è un atto esecutivo che ha un costo. Prima di attivarsi in tal senso è quindi opportuno valutarne la convenienza rispetto non solo all’entità del credito, ma anche alla solvibilità dell’obbligato.
COME SI CALCOLA
Il dato di partenza per poter calcolare la rivalutazione dell’assegno di mantenimento è l’indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sempre reperibile presso i Centri d’Informazione Statistica (CIS) dislocati sul territorio nazionale.
Il metodo semplice suggerisce l’uso Rivaluta, il servizio gratuito online che l’Istat mette a disposizione per il calcolo delle variazioni percentuali tra gli indici maggiormente utilizzati e per il rilascio della relativa documentazione.
Personalmente consiglio il metodo analitico, un po’ più impegnativo, ma molto meno contestabile, dal momento che gli indici pubblicati nella sezione “Variazioni percentuali medie annue dell’anno indicato rispetto all’anno precedente” delle Tavole per le rivalutazioni monetarie dell’Istat sono totalmente verificabili.
In entrambi i casi si tenga presente che la pubblicazione degli indici FOI non avviene mai in tempo reale, ma con un ritardo fisiologico di uno o due mesi. Di conseguenza anche la rivalutazione dell’assegno di mantenimento slitta.
Facciamo l’esempio di un genitore separatosi a marzo 2017 e divorziato a ottobre 2019 con l’obbligo di corrispondere a favore dei figli un importo mensile di 1.000,00 euro:
- calcolo della rivalutazione dell’assegno di mantenimento da marzo 2018 a febbraio 2019: 1.000,00 euro (importo base) + 0,7% (indice FOI di marzo 2018) = 1.007,00 euro (importo rivalutato);
- calcolo della rivalutazione dell’assegno di mantenimento da marzo 2019 a settembre 2019: 1.007,00 euro (importo base) + 0,8% (indice FOI di marzo 2019) = 1.015,06 euro (importo rivalutato);
- calcolo della rivalutazione dell’assegno di mantenimento da ottobre 2019 a settembre 2020: 1.015,06 euro (importo base) + 0,0% (indice FOI di ottobre 2019) = 1.015,06 euro (importo rivalutato).