Mediazione familiare
Il conflitto? Risolvilo in famiglia.
COS’È E A COSA SERVE
È un percorso prodromico all’iter giudiziario che offre alla coppia un ciclo limitato di colloqui (8/12), protetti dal segreto professionale, in cui affrontare i nodi conflittuali e giungere molto concretamente a prendere delle decisioni. Con l’aiuto del mediatore i genitori progettano il futuro delle loro relazioni con i figli (chi abiterà con loro, quando potranno incontrarli, in che modo se ne prenderanno cura e così via) e concordano le modalità di gestione più funzionali all’equilibrio economico-patrimoniale del nuovo assetto familiare (per esempio chi disporrà della casa coniugale, come saranno divisi i beni familiari e/o quale sarà la forma e la misura del mantenimento).
QUANDO “MEDIARE”…
Per i genitori che hanno deciso di separarsi e che desiderano avviare una mediazione il momento ideale, sia pure non valido per tutti, è collocato in una fase precoce della vicenda separativa, preferibilmente anteriore all’avvio delle procedure legali. Tale termine è consigliato, ma non obbligatorio, in quanto l’efficacia dell’intervento dipende dalle caratteristiche di ogni realtà familiare e dalla collaborazione dei singoli genitori.
…E PERCHÉ
A LIVELLO INDIVIDUALEPer rafforzare l’autostima e la stima dell’altro, superare il momento critico e promuovere la ridefinizione dell’identità personale, favorendo un approccio più reattivo alle conseguenze della separazione.
A LIVELLO RELAZIONALEPer aiutare la coppia a rimanere unita nell’esercizio della funzione genitoriale, incentivandola a mantenere rapporti continuativi e significativi con i figli.
A LIVELLO PRATICOPer ridurre i costi della separazione, permettendo in tempi relativamente brevi la stesura di un progetto di intesa durevole e soddisfacente per tutti i membri del nucleo familiare.
E I FIGLI?
Agli incontri di mediazione familiare solitamente i figli non partecipano, pur essendo presenti dall’inizio alla fine nella mediazione affettiva dei loro genitori. Tuttavia, previo consenso da parte di questi ultimi, una loro convocazione è possibile laddove abbiano un’età adeguata e manifestino la volontà di partecipare.
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