Gratuito patrocinio
Tutelarsi a costo zero. A volte si può.
COS’È
Il gratuito patrocinio è il diritto che la legge riconosce ai cittadini di richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato al fine di essere rappresentati in giudizio.
CHI PUÒ RICHIEDERNE L’AMMISSIONE
Possono richiederne l’ammissione i cittadini italiani e stranieri (art. 119, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) regolarmente residenti nel territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare. L’ammissione può essere richiesta in ogni fase del processo.
A QUALI CONDIZIONI DI REDDITO
Per godere del beneficio occorre avere un reddito non superiore a € 10.628,16 (G.U. n. 72 del 27 marzo 2009). Nel computo confluiscono tutte le forme e le fonti di sostentamento dell’istante, nonché i redditi dei familiari conviventi, salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi. Per la sola materia penale è prevista l’elevazione del suddetto limite reddituale di € 1.032,91 per ciascun familiare a carico. La situazione economico-reddituale del beneficiario deve persistere anche in costanza di giudizio, salvo il diritto di rivalsa dell’Erario per le spese sostenute e di conseguente facoltà di ripetizione nei confronti dell’ammesso al gratuito patrocinio qualora le condizioni economiche di quest’ultimo dovessero subire degli incrementi in itinere e/o in presenza di revoca del decreto di ammissione da parte del giudice. In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali, sanzionate con reclusione (da 1 a 6 anni e 8 mesi) e multa (da € 309,87 a € 1.549,37).
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
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IN AMBITO CIVILE
- luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato e/o Corte dei Conti.
Presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente rispetto al:
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IN AMBITO PENALE
- alla cancelleria del GIP, se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
Presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
TEMPI DI VALUTAZIONE
La valutazione della richiesta da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati richiede generalmente 15-30 giorni. Laddove ne ravvisi la necessità, il legale incaricato può presentare domanda con procedura d’urgenza, allegando relativa documentazione.
PERCHÉ CON NOI
Perché con noi trasparenza e affidabilità non sono mai in discussione. Ecco cosa possiamo fare per te, previa iscrizione in qualità di socio ordinario:
- verificare precauzionalmente l’esistenza del diritto di ammissione al beneficio;
- in caso di esito positivo coadiuvarti nella fase di presentazione della domanda e assisterti per l’intera durata del procedimento;
- in caso di esito negativo proporti un preventivo gratuito non impegnativo per l’assistenza legale alle nostre tariffe convenzionate.
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