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Cassazione: «Telefonino nel mantenimento»

Vitto e alloggio non più unici mezzi di sussistenza

thumb12 Dic. 2008 - ROMA - Anche i mezzi di comunicazione,
e nello specifico i telefoni cellulari, devono essere inclusi tra quelli più genericamente considerati "di sussistenza" che il genitore separato ha l'obbligo di garantire - naturalmente in proporzione alle sue reali ed effettive capacità economiche - ai figli minorenni e non ancora autosufficienti.

«Lo richiede l'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale», avverte la Corte di Cassazione.

Il caso. Ad avviso dei supremi giudici, infatti, per mezzi di sussistenza non si può più come una volta intendere solo il vitto e l'alloggio. Questa riflessione è contenuta nella sentenza 45809 della sesta sezione penale che ha condannato Marco D.M., un padre inadempiente di 51 anni, a quattro mesi di reclusione sospesi dalla condizionale a patto che paghi una provvisionale di 10 mila euro in favore dell'ex moglie Luisa S. e del figlio Lorenzo ai quali - per quasi quattro anni - non ha versato rispettivamente 150 e 400 euro al mese. Senza successo, in Cassazione, l'uomo ha fatto presente che il suo lavoro di pubblicitario era andato male e che, comunque, nei limiti delle sue possibilità, aveva dato un sostegno, seppur saltuario, all'ex famiglia. Marco si è difeso anche dicendo che Simonetta e Lorenzo se l'erano cavata lo stesso e non erano in stato di bisogno. Insomma, un tetto e un piatto di minestra ce l'avevano.

Oltre al cellulare. La Suprema Corte gli ha replicato che tra i mezzi di sostentamento vanno anche compresi «gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana come, per esempio, l'abbigliamento, i libri di istruzione per i figli minori, i mezzi di trasporto, i mezzi di comunicazione». Ovviamente da elargire «in rapporto alle capacità economiche ed al regime di vita personale del soggetto obbligato». A sfavore di Marco hanno giocato anche il fatto che mantiene una nuova famiglia ed una figlia universitaria nata da un precedente legame. È stato così confermato il verdetto emesso dalla Corte d'Appello di Napoli il 28 novembre 2007.

(fonte: CORRIERE DELLA SERA.IT - 12/12/2008)

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