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Maternità, sostegno trasferibile

Sentenza storica a Firenze

thumb09 Ago. 2008 - FIRENZE - È fondata e deve trovare accoglimento la domanda del libero professionista di liquidazione dell'indennità a seguito della nascita di un figlio in paritaria alternativa rispetto alla madre. Il Tribunale di Firenze, in veste di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso di un avvocato contro la decisione con cui la Cassa forense aveva respinto la richiesta dell'iscritto di vedersi riconosciuta l'indennità di maternità prevista per i liberi professionisti dall'art. 70 del D.Lgs 151/2001, avendo la madre, anch'essa libera professionista, rinunciato a chiederla.

Il ricorrente ha supportato la richiesta con la sentenza 385/2005 della Corte costituzionale che, ribadendo quanto già affermato nel 1993 con la decisione 179, riafferma, in tema di affidamento preadottivo, che gli istituti nati a salvaguardia della donna sono ora intesi al preminente interesse del bambino che necessita non solo di cure prettamente fisiologiche, ma anche di attenzioni di carattere relazionale e affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità. Secondo la Cassa forense, invece, la sentenza 385/2005 è da qualificare come "additiva al principio", pertanto senza immediata efficacia precettiva. Sarebbe necessario l'intervento del legislatore in assenza del quale permane il dettato dell'art. 70 del D.Lgs 151/2001, riferito esclusivamente alle libere professioniste.

Il giudice del lavoro ha osservato che l'art. 70 si colloca in un quadro normativo italiano e comunitario, nonché in un ambito interpretativo della Corte costituzionale, che tende a superare la tradizionale prospettiva di tutela della maternità intesa come prerogativa esclusiva della donna, privilegiando una lettura più aderente all'evoluzione sociale che chiama entrambi i genitori paritariamente alla cura del figlio nei suoi primi mesi di vita. Ne consegue, secondo la sentenza del Tribunale di Firenze, che non è necessario rinviare la norma contestata al vaglio della Corte costituzionale, essendo sufficiente interpretarla conformemente a quanto già sancito dalla stessa Corte. È vero che la sentenza 385/2005 è riferita all'affidamento preadottivo del minore e non alla filiazione biologica; tuttavia, quella sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs 151/2001 nella parte in cui non prevedono che al padre spetti di percepire l'indennità di maternità in alternativa alla madre, attribuita dalla normativa solo a quest'ultima. Di alternatività si tratterebbe dunque, che consentirebbe al padre di fruire dell'indennità quando la madre vi rinunci. Va sottolineato che l'indennità di maternità per le libere professioniste prescinde dall'effettiva astensione dal lavoro.

Oltre che il diritto all'indennità di maternità al ricorrente è stato riconosciuto anche il diritto ad interessi e rivalutazione. La Cassa forense aveva invece chiesto, in caso di soccombenza, che non si applicasse il cumulo fra queste due voci, richiamando l'applicazione dell'art. 16, sesto comma della legge 412/1991.

(fonte: ILSOLE24ORE.COM - 09/08/2008)

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