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Il divorzio cambia giudice

Dichiarato illegittimo il criterio di competenza territoriale

thumb24 Mag. 2008 - MILANO - Non sarà più il giudice del luogo in cui i coniugi hanno l'ultima residenza comune a decidere sul loro divorzio. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale dichiarando illegittimo - perché lesivo del principio di uguaglianza - il criterio di competenza territoriale introdotto dalla legge 80/2005. Per la Consulta il criterio è «manifestamente irragionevole» perché, in sede di divorzio, «nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata». «Non è quindi ravvisabile alcun collegamento fra coniugi e Tribunale» del luogo dell'ultima residenza comune.

Una situazione che si è presentata proprio nella causa da cui è partita l'ordinanza diretta alla Corte Costituzionale: l'ultima residenza comune della coppia era fissata a Napoli ma, al momento di presentare la domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, il coniuge ricorrente risiedeva in provincia di Rimini ed il resistente nei dintorni di Pisa. Benché la legge 898/1970 (art. 4, comma 1) imponesse di presentare la domanda di divorzio a Napoli, il ricorrente l'aveva trasmessa al Tribunale di Pisa, che - in un primo tempo - aveva rilevato d'ufficio la propria incompetenza territoriale, ma poi - di fronte all'insistenza dei coniugi che hanno eccepito l'incostituzionalità della norma - ha rimesso la questione all'esame della Consulta.

La Corte Costituzionale ha fatto saltare il criterio "dell'ultima residenza comune", anteposto nel 2005 agli altri criteri già fissati in precedenza. «Trattasi di criteri - ha precisato la Corte - inderogabili e successivi»: vale a dire che il ricorrente non può utilizzarne uno a meno che quello precedente non ricorra. E, per superare il criterio "dell'ultima residenza", non era sufficiente che fosse venuta meno, ma occorreva che non fosse mai esistita.

Con la scomparsa del criterio "dell'ultima residenza comune", la competenza territoriale delle cause di divorzio torna a prima del 2005. La domanda deve essere presentata al giudice del luogo dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio o, se risiede all'estero o è irreperibile, al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente o ancora, se anche quest'ultimo risiede all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica. Nulla cambia per la domanda congiunta, che si può proporre indifferentemente al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei coniugi.

(fonte: ILSOLE24ORE.COM - 24/05/2008)

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