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25 Feb. 2008 - FIRENZE - La madre non permette all'ex marito di passare del tempo con il figlio minorenne come previsto dal giudice? Deve pagare sia l'ex coniuge che il ragazzo, nonché una somma a favore dello Stato.
La Corte d'Appello di Firenze ha condannato la mamma a pagare 650 euro al figlio (da depositare con libretto vincolato) e 350 euro all'ex ammonendola al rispetto del provvedimento che statuiva i rapporti genitori/figlio. La donna è colpevole, secondo il giudice, perché ha impedito a ragazzo e padre di stare assieme come stabilito dalla sentenza di divorzio.
Prima volta. Il provvedimento della Corte d'Appello è chiaro: la condotta della donna costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio. Per la prima volta la Corte ha applicato l'art. 709 ter del codice di procedura civile, introdotto nel 2006 dalla legge sull'affidamento condiviso. Prevede che il genitore che non rispetta i provvedimenti del giudice possa essere sanzionato e condannato a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, una somma a favore del figlio e dell'altro genitore, oltre che condannato ad una pena pecuniaria a favore dello Stato. Un provvedimento che cambia i rapporti spesso conflittuali tra ex coniugi: ora impedire all'altro genitore di vedere il figlio, strumentalizzando il minore per fare "dispetto" all'ex consorte, oppure non tenerlo presso di sè quando è previsto dal Tribunale, può significare ogni volta essere sanzionati al pagamento di una somma a favore del figlio, dell'ex coniuge e dello Stato, oltre che subire un ammonimento. Danno per il padre, danno per il figlio, dunque.
(fonte: CORRIERE.IT - 25/02/2008)