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25 Set. 2007 - ROMA - Nessuno, nemmeno il coniuge, può imporre un rapporto sessuale indesiderato.
A metterlo nero su bianco è la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione che, con la recente sentenza n. 35408, ha respinto in via definitiva il ricorso presentato da Giuseppe Z., un 45enne palermitano già condannato in appello a quattro anni di reclusione per una serie di reati commessi nei confronti ed ai danni della moglie Donatella L.C., «più volte costretta a subire rapporti sessuali contro la sua volontà».
Per la Cassazione, la condanna per il reato di violenza sessuale scatta nel caso di «qualsiasi forma di costringimento psicofisico idonea ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione». Non importa se tra le due persone intercorra o meno «un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale», dal momento che «non esiste un "diritto all'amplesso", né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale».
Un'esistenza piena di vessazioni, quella di Donatella, costretta a subire una «convivenza coniugale intollerabile» dal 1993 al 1999. Sei anni durante i quali il marito Giuseppe l'ha maltrattata, «colpendola con pugni e calci, costringendola a subire rapporti sessuali, minacciandola di morte, e ad assistere alle percosse nei confronti del figlio Walter di tre mesi».
Nel '99 la donna chiede la separazione (arrivata nell'aprile del 2004 con addebito al marito) e va via di casa. Ma l'odissea di Donatella è destinata a continuare. Nel 2001 l'ex marito la sequestra, obbligandola a seguirlo contro la sua volontà da Palermo a Villa San Giovanni, nella casa del cognato. Qui arriva l'ultima richiesta di rapporto sessuale, che la donna si trova costretta ad accettare per evitare ulteriori conseguenze, come spiega la sentenza, e per convincere l'ex a riportarla a Palermo.
Proprio su questo consenso "putativo", Giuseppe ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere una pena più mite, lamentando che la ex moglie, pur potendo andarsene, era rimasta nell'abitazione ed il rapporto «in fase di consumazione» era proseguito con l'accordo della donna.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, sottolineando che Donatella era stata costretta a vivere «in un clima di tensione e di latente soggezione, anche per le pregresse esperienze di maltrattamenti ed abusi». Per cui l'apparente assenso al rapporto era giustificato dal fatto che la donna «non aveva altra scelta che tentare di assecondarlo volta per volta, evitando di suscitare in lui ulteriori occasioni di ira già avutesi in passato».
Ed infine, rimarca la Cassazione, «il diritto all'amplesso non esiste, né nel rapporto di coppia coniugale, né in quello paraconiugale».
(fonte: ADNKRONOS - 25/09/2007)