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27 Mar. 2007 - ROMA - Lo ha stabilito la Cassazione, confermando una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. Se le attuali norme vigenti, ricordano gli “ermellini”, «subordinano l’adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, appare giuridicamente irrilevante, non facendovi dette norme alcun riferimento».
Per questo, si legge nella sentenza n. 6979, «sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l’articolo 156 - sottolineano gli alti giudici - che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento». In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, inoltre, «la casa familiare in comproprietà - conclude la Suprema Corte - è soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione».
(fonte: REPUBBLICA.IT - 27/03/2007)