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06 Ago. 2007 - ROMA - Ha diritto al mantenimento la ex moglie che sceglie di andare in pensione o di dimettersi. In altre parole, di fare scelte professionali meno remunerative, ma più consone alle proprie aspirazioni di vita. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 17041 depositata il 3 agosto, ha accolto il ricorso di una signora emiliana, Antonietta L., la quale, dopo aver scelto di andare in pensione, aveva chiesto l'assegno di mantenimento all'ex inizialmente non percepito per via del suo reddito.
Il Tribunale di Ravenna, infatti, aveva deciso nel '92 sul divorzio senza prevedere alcuna somma in favore della donna. La Corte d'Appello di Bologna, quasi dieci anni dopo, le aveva nuovamente negato l'assegno perché, a suo parere, non c'era "lo stato di bisogno" necessario per rivedere le condizioni (economiche) della separazione.
Contro questa decisione la donna ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto in pieno. La sentenza della Corte d'Appello bolognese è stata bocciata. Tra le motivazioni redatte dal collegio di legittimità emerge che «lo stato di pensionata, che è alla base del deterioramento del di lei reddito, non può essere valutato quale giustificato motivo» e «non è sufficiente fare riferimento allo stato di pensionato ed alla relativa volontarietà di un simile stato ad opera di chi si è in tal modo posto per propria scelta in tale situazione. Occorre invece considerare - continuano i giudici - le specifiche circostanze che hanno accompagnato il pensionamento stesso, senza che la mera volontarietà di detto pensionamento, astrattamente comune ad ogni ipotesi di dimissioni o, più in generale, di richiesta di collocamento a riposo, possa di per sé escludere l'eventualità che la sopravvenuta diminuzione dei redditi di lavoro dell'istante sia suscettibile di assumere rilievo quale giustificato motivo di riconoscimento dell'assegno originariamente negato».
Nella stessa decisione i giudici di legittimità hanno chiarito come le condizioni economiche e le scelte professionali di entrambi i coniugi (quello obbligato al mantenimento e quello che lo riceve) non possano essere "cristallizzate" dal divorzio. Infatti, «l'incidenza dell'evento non può essere aprioristicamente esclusa in ragione del fatto che il decremento consegua a scelte dell'ex coniuge in ordine all'oggetto ed alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quale, ad esempio, quella di dismettere la precedente attività professionale per intraprenderne altra meno redditizia, ma maggiormente rispondente alle proprie aspirazioni o meno usurante».
(fonte: APCOM - 06/08/2007)