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15 Giu. 2007 - ROMA - «Non è un buon motivo, per non mantenere ex moglie e figli, invocare il fallimento e il dissesto economico». Un padre giovane e sano deve comunque trovarsi un'altra occupazione ed assumersi le sue responsabilità. Altrimenti rischia una condanna penale.
La Cassazione ha così respinto il ricorso di un 40enne, presentato contro la sentenza della Corte d'Appello di Trento, confermativa di quella del Tribunale di Bolzano, che lo aveva condannato a 3 mesi di reclusione e 500,00 euro di multa per il reato di "violazione degli obblighi di assistenza familiare".
In poche parole, non aveva corrisposto l'assegno di mantenimento alla ex e ai suoi tre figli. Perché? Era fallito e, quindi, impossibilitato a trovare un'altra occupazione. Ma la scusa non era piaciuta ai giudici di merito, che lo avevano condannato tanto in primo quanto in secondo grado.
Contro queste decisioni l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione. Ma anche in sede di legittimità l'impianto accusatorio non è caduto di fronte al lamentato fallimento.
Il monito a rimboccarsi le maniche è arrivato, dall'aula di Piazza Cavour, a chiare lettere: «La Corte territoriale - si legge nelle motivazioni - ha adeguatamente esposto le ragioni per cui non ha aderito alla tesi difensiva della assoluta incapacità economica del ricorrente, sottolineando che un 40enne non ammalato né portatore di handicap poteva comunque trovare un'occupazione, che gli permettesse di offrire il suo contributo al mantenimento dei figli minori».
Ora dovrà scontare la pena e pagare anche le spese processuali.
(fonte: APCOM - 15/06/2007)