
Iscriviti ad InForma, la newsletter di A.I.GE.S., e ricevi direttamente nella tua casella di posta elettronica tutte le novità e gli appuntamenti della tua associazione.
Vai alla pagina delle ultime newsletters
07 Giu. 2007 - ROMA - Non basta dormire in camere separate ed avere frequentazioni diverse. Quando il matrimonio è finito, nessun tipo di convivenza può essere accettato, a rischio di rendere nulla la separazione. A dare disposizioni in tal senso è la Cassazione: i coniugi separati che tornano sotto lo stesso tetto, nonostante la scelta sia transitoria e dovuta a motivi contingenti, dovranno portare indietro le lancette dei tre anni che portano alla pronuncia di divorzio a partire dalla separazione.
Con la sentenza n. 12314/2007 la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha valorizzato il dato materiale della ripresa della coabitazione, per negare il divorzio ad un marito che lo chiedeva, su quello più difficile da provare del ripristino della comunione spirituale e materiale dei due ex. In proposito, Piazza Cavour spiega che sarà onere del coniuge che chiede il divorzio - qualora vi sia stata una nuova fase di convivenza dopo la separazione - a dimostrare che il ricongiungimento col partner è stato incompleto. Sulla scia di questo principio gli "ermellini" hanno dato ragione ad una moglie, Renata D., contro la decisione della Corte d'Appello di Brescia che aveva dichiarato sciolto il suo matrimonio con Andrea R., nonostante lei ed il marito avessero ripreso a convivere per alcuni mesi per stare entrambi col figlio, dopo la separazione giudiziale. Ad avviso dei giudici bresciani il fatto che la coppia avesse mantenuto vite separate - come la circostanza di dormire in camere diverse e frequentare amici distinti - consentiva di pronunciare il divorzio. La Suprema Corte, però, non ha condiviso questa scelta sottolineando che «occorre arrendersi di fronte alla oggettività dei comportamenti piuttosto che sopravvalutare gli aspetti legati alla sfera dei sentimenti».
Dunque i due ex che tornano a convivere, anche se per pochi mesi, non possono poi sostenere di averlo fatto solo per motivi contingenti: dovranno provare che non c'è stato alcun "revival" dell'antica unione. «Il ripristino della coabitazione tra i coniugi - dice la Cassazione bloccando il divorzio di Renata D. ed Andrea R. - è potenzialmente idoneo a fondare il positivo convincimento del giudice sulla avvenuta riconciliazione della coppia, con la conseguenza che, spetterà al coniuge, interessato a negarla, dimostrare che il nuovo assetto posto in essere, per accordi intercorsi tra le parti o per modalità di svolgimento della vita familiare sotto lo stesso tetto, era tale da non integrare una ripresa della convivenza, e quindi da non configurarsi come evento riconciliativo».
Ora i giudici di Brescia dovranno tornare sui loro passi e pretendere da Andrea R. la prova della non avvenuta comunione con la ex moglie senza fare riferimento solo alle camere separate ed alle amicizie distinte.
(fonte: IL MESSAGGERO.IT - 07/06/2007)