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20 Mar. 2007 - MILANO - «È obbligato a pagare l'ICI il coniuge costretto a lasciare la casa familiare posseduta in regime di comproprietà con la ex moglie, alla quale il giudice abbia affidato i figli in sede di separazione legale».
A pronunciarsi in tal senso è la Corte Suprema di Cassazione che, con sentenza n. 6192/2007 depositata il 16 marzo, ha definitivamente respinto il ricorso presentato dal Comune di Firenze contro la Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
I giudici d'appello avevano, infatti, dato ragione ad una donna, che aveva impugnato gli avvisi di accertamento del Comune relativi al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per gli anni 1993-1996. La contribuente sosteneva che il 50% del tributo fosse a carico dell'ex coniuge, in qualità di comproprietario dell'abitazione.
La Cassazione ricorda che il decreto legislativo 504/92, istitutivo dell'ICI, «considera soggetti passivi dell'imposta sempre e solo il proprietario ovvero il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile gravato». L'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli «è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, tanto che il giudice della separazione non può disporre l'assegnazione della casa familiare in assenza di figli». Ma questa assegnazione, precisa la sentenza n. 6192, «ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale». Manca, dunque, nel coniuge assegnatario dell'alloggio, la titolarità di uno dei diritti specificamente previsti dalle norme sull'ICI, che costituiscono l'unico presupposto per identificare il soggetto tenuto a pagare l'imposta.
La Cassazione respinge anche la seconda motivazione del Comune, che denunciava la mancata applicazione dell'articolo 218 del Codice Civile, in base al quale «il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario». Per i supremi giudici, la soggettività passiva di qualsiasi imposta deve essere determinata «in base alle specifiche disposizioni che la regolano», e quindi l'uso «delle comuni disposizioni civilistiche è corretto soltanto nei limiti del rinvio (...) a quelle da parte delle norme fiscali». Quella norma, poi, secondo la sentenza n. 6192, deve essere considerata nei limiti del contesto in cui è collocata: la sezione del libro primo del Codice Civile, che disciplina il regime di separazione dei beni tra coniugi. La Cassazione ribadisce dunque il principio (già contenuto nella sentenza n. 18476/2005) secondo cui «il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili per la quota del medesimo immobile sulla quale lo stesso non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento».
(fonte: IL SOLE 24 ORE - 20/03/2007)