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17 Mar. 2007 - MILANO - Le detrazioni per i figli oltre il primo possono essere calcolate tenendo conto del numero complessivo anche nel caso in cui al primogenito sia stata attribuita la detrazione prevista nel caso di coniuge mancante. Ai genitori separati e non coniugati viene offerta la possibilità di suddividere la detrazione per i figli a carico, a seguito di accordo tra le parti, a prescindere dall'affidamento. Queste le principali novità in tema di detrazioni per i figli illustrate dalla circolare n. 15/E del 16 marzo 2007 dell'Agenzia delle Entrate.
Secondo la finanziaria, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico, se manca un genitore o se non vi è stato il riconoscimento dei figli naturali ed il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato. Lo stesso vale per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente non coniugato o, se coniugato, legalmente ed effettivamente separato. Quando al primo figlio sia stata riconosciuta la detrazione per coniuge a carico, nel calcolo delle detrazioni per gli altri, il parametro fisso (95.000) della formula per il calcolo della detrazione effettiva può essere maggiorato tenendo conto del numero complessivo di figli. Si ipotizzi il caso di un genitore con tre figli maggiori di tre anni: al primo è stata riconosciuta la detrazione per il coniuge. Le detrazioni per gli altri due possono essere individuate con la formula (800 x 2) x [(95.000 + 30.000) reddito complessivo] : (95.000 + 30.000).
La regola base stabilisce poi che la detrazione per i figli a carico sia suddivisa a metà tra i coniugi non legalmente ed effettivamente separati. Essi possono anche decidere di attribuire l'intera detrazione a chi ha il reddito più elevato.
Non è più possibile prevedere ripartizioni diverse. Se i genitori sono separati legalmente ed effettivamente oppure il matrimonio è sciolto o sono cessati gli effetti civili e non si sono accordati diversamente, la detrazione - secondo la legge - spetta a chi è affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso, i genitori hanno diritto al 50% di detrazione.
L'Agenzia delle Entrate, per evitare discriminazioni tra genitori separati e non, estende la possibilità di accordo anche ai genitori separati sganciandoli, così, dall'affidamento. Ne deriva che - ferma restando la regola base (la detrazione spetta interamente ad uno dei genitori oppure divisa metà) - per i separati, in caso di affidamento del figlio ad uno solo, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario, salvo la possibilità di un diverso accordo. Questo può prevedere la ripartizione della detrazione nella misura del 50% ovvero attribuire l'intera detrazione a chi ha il reddito più elevato. L'accordo di attribuire la detrazione al genitore con reddito maggiore vale anche nel caso di affidamento congiunto o condiviso.
Per i genitori separati la norma prevede anche la possibilità di attribuzione della detrazione legata all'incapienza. In questo caso, la detrazione incapiente può essere trasferita all'altro genitore, che deve poi riversarla all'avente diritto. La stessa regola si applica in caso di affidamento congiunto. La rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione in favore dell'altro presuppone un'intesa: i genitori devono comunicarsi le rispettive condizioni reddituali.
La stessa disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati si applica anche ai genitori non coniugati, nell'ipotesi in cui vi siano provvedimenti di affidamento.
(fonte: IL SOLE 24 ORE - 17/03/2007)