
Iscriviti ad InForma, la newsletter di A.I.GE.S., e ricevi direttamente nella tua casella di posta elettronica tutte le novità e gli appuntamenti della tua associazione.
Vai alla pagina delle ultime newsletters
08 Giu. 2006 - ROMA - Cambio di rotta in materia di mantenimento dei figli e responsabilità paterne.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il cognome dei padri non deve essere imposto se lede il diritto dei figli naturali, riconosciuti dal padre solo in un secondo momento, di «conservare o a non cambiare il cognome» con il quale sono conosciuti «nell'ambito delle proprie relazioni sociali».
Si tratta di una sentenza che non ha precedenti e che, indubbiamente, spezza una lancia a favore della parità uomo-donna.
Di fatto la Cassazione ritiene «non più attuale» il criterio di trasmissione del cognome assolutamente affidato a rigidi meccanismi automatici e ritiene ormai fondamentale un intervento del parlamento, che adegui la disciplina sul cognome alle mutate esigenze di una famiglia che ormai da tempo non si ispira più al modello patriarcale, ma che sia anche in grado di conciliare il diritto all'identità personale della famiglia legittima con lo stesso diritto di quella naturale.
Alla base della sentenza vi è il principio secondo cui il cognome non è solo un mezzo per risalire al nucleo familiare dell'individuo, ma anche un fondamentale "strumento identificativo della persona". «L'identità personale - recita la sentenza - intesa come un bene a sé, indipendente dallo status familiare, ha progressivamente sganciato le sorti del cognome dalla titolarità di una determinata posizione all'interno della famiglia». Questa evoluzione del diritto va quindi in direzione della parità tra l'uomo e la donna, tenuto conto che da tempo l'imposizione del cognome paterno ai figli naturali era stata oggetto di critiche perché contraria al principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi stabilito dalla Cassazione.
Il caso specifico, che ha dato origine all'innovativa sentenza, è quello di un bambino riconosciuto in ritardo dal padre legittimo, il quale voleva a quel punto imporgli il proprio cognome. Il bimbo, secondo i giudici, aveva già maturato una propria identità personale ed era conosciuto nel suo ambiente sociale con il cognome materno.
Secondo l'articolo 262 del Codice Civile, in questo caso specifico, il magistrato «deve prescindere da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, ma deve avere riguardo all'identità personale posseduta dal minore nell'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre».
Fino ad oggi molti progetti di legge hanno mirato senza successo all'abolizione del principio dell'automatica attribuzione del cognome paterno, considerato maschilista e legato ad un'antica visione patriarcale della famiglia. In Europa la tendenza è quella di lasciare i genitori legittimi liberi di scegliere il cognome da attribuire al neonato. Secondo la Cassazione, anche in Italia, vi è bisogno al più presto di un intervento legislativo in questa direzione.
(fonte: TGCOM - 29/05/2006)