Separazione, divorzio e IMU

Separazione, divorzio e IMU

“L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. È quanto stabilito dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (cd. decreto semplificazioni), coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44. Cambio di rotta, quindi… Sì, perché, se per l’ICI era stato previsto l’obbligo di pagamento a carico di entrambi i proprietari, ovvero del proprietario esclusivo anche per la casa abitata dall’ex coniuge, ora l’IMU equipara il diritto di abitazione dell’immobile assegnato dal giudice al diritto reale di abitazione, trasferendo tale obbligo a chi occupa l’appartamento a prescindere dal fatto che ne sia il proprietario o ne possieda una quota.

Ecco allora una mini guida per capire meglio il funzionamento della nuova imposta.

Cos’è l’IMU

L’IMU è un’imposta patrimoniale che si applica sul valore degli immobili di proprietà. Come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) tale imposta sostituisce ICI, Irpef e addizionali comunali e regionali.

Su cosa si applica

L’IMU si applica su tutti gli immobili con esclusione del reddito da locazione, che continua a essere sottoposto a tassazione ordinaria.

Chi paga

Sono obbligati al pagamento i proprietari di immobili, ma anche i titolari di diritti reali di godimento.

Aliquote base e detrazioni

Le aliquote ordinarie, fissate dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. decreto “salva Italia”) sono pari al 4 per mille (o 0,4%) sulla prima casa e al 7,6 per mille (o 0,76%) sulle altre e valgono su tutto il territorio nazionale. Se l’immobile è adibito ad abitazione principale, il contribuente ha diritto a una detrazione di 200 euro, maggiorata di 50 euro (fino a un massimo di 400 euro) per ciascun figlio a carico di età non superiore ai 26 anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nella stessa.

Come si calcola

Il punto di partenza è la rendita catastale dell’immobile, che risulta dall’atto di acquisto o che può essere richiesta all’Agenzia del Territorio. La rendita dev’essere rivalutata del 5% e moltiplicata per 160. Il risultato costituisce la base imponibile dell’imposta su cui va applicata l’aliquota. Facciamo un esempio pratico per un immobile con rendita catastale di 1.000 euro, adibito a prima casa, di proprietà di un contribuente con un figlio a carico: 1.000 euro x 1,05 (rivalutazione) x 160 (coefficiente di maggiorazione) = 168.000 euro (base imponibile). Su tale valore dovrà essere applicata l’aliquota, pertanto 168.000 euro x 0,4% (aliquota) = 672 euro (imposta lorda) – 200 euro (detrazione sulla prima casa) – 50 euro (detrazione per il figlio a carico) = 422 euro (imposta netta).

Dove si paga…

Il pagamento può essere effettuato esclusivamente mediante modello F24:

  • presso qualsiasi ufficio postale;
  • presso qualsiasi sportello bancario;
  • tramite il servizio di home banking fornito dalla propria banca;
  • tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite un intermediario abilitato.

…e quando

L’IMU sulla prima casa si paga in tre rate. La prima e la seconda, ciascuna pari a un terzo dell’imposta totale, devono essere pagate entro il 18 giugno e il 17 settembre. La terza rata, a saldo di eventuali variazioni decise a livello comunale, entro il 17 dicembre. L’IMU sulla seconda casa segue invece il comportamento dell’ICI con due rate al 50%: acconto a giugno e saldo a dicembre. Come l’ICI anche l’IMU è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell’anno, per cui dev’essere rapportata ai mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si protragga per oltre 15 giorni in un mese è necessario considerare l’intero mese. Per le case acquistate nel corso del 2012 la presentazione della dichiarazione IMU deve avvenire entro il 30 settembre.

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