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5 FAQ che potresti trovare utili

Con quale criterio viene assegnata la casa familiare?

Di norma la casa familiare rimane di proprietà esclusiva del convivente titolare del diritto di proprietà.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 166/1998) ha tuttavia stabilito che, in presenza di figli, al fine di tutelarne gli interessi primari, la casa familiare debba essere assegnata al genitore affidatario, indipendentemente da chi ne sia il proprietario.

Qual è la differenza tra separazione legale e separazione di fatto?

La separazione legale si differenzia dalla cosiddetta separazione di fatto, perché produce effetti giuridici che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, nonché tra genitori e figli.
La separazione legale comporta la sospensione di alcuni obblighi inerenti ai rapporti personali tra i coniugi (in primis quello di coabitazione e di assistenza morale), la modifica di altri di carattere patrimoniale (per esempio quello di eventuale versamento dell'assegno di mantenimento o alimentare), nonché l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole.
La separazione di fatto, invece, non produce alcun effetto giuridico, né costituisce valido presupposto per il termine di decorrenza dei tre anni necessari per l'ottenimento del divorzio. È infine opportuno precisare che, sebbene la separazione di fatto non sia di per sè sanzionabile, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito nel caso di separazione giudiziale.

Cos'è la separazione consensuale?

La separazione consensuale, disciplinata dall'art. 158 del codice civile, è l'istituto giuridico attraverso il quale i coniugi decidono, di comune accordo, di porre fine alla loro unione matrimoniale. Separarsi consensualmente non è quindi possibile in assenza di un'intesa sulle principali questioni personali e patrimoniali (affidamento dei figli, modalità di visita del genitore non collocatario, assegnazione della casa familiare, alimenti e/o mantenimento).
La separazione consensuale inizia con il deposito del ricorso, che in quasi tutti i tribunali può avvenire anche senza l'assistenza di un avvocato. A seguito del quale viene predisposto e costituito il fascicolo d'ufficio ed il presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione.
In sede di udienza le parti rinnovano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Il Tribunale effettua un controllo di conformità tra quanto richiesto nel ricorso e la normativa vigente e, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, dispone con decreto l'omologazione delle condizioni, conferendo così piena efficacia alla separazione.
Il tempo medio per l'ottenimento di una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l'omologazione del Tribunale) è di circa 3-7 mesi.

Con quale criterio viene assegnata la casa familiare?

Nell'assegnazione della casa familiare trova applicazione il principio della salvaguardia dell'interesse dei figli (art. 155-quater c.c.), interesse che viene valutato prioritariamente anche rispetto agli interessi personali dei coniugi. In tal senso, la casa familiare viene generalmente assegnata al coniuge collocatario. La giurisprudenza recente ha invece escluso che il giudice possa disporre l'assegnazione della casa coniugale in assenza di figli.
Di norma, infatti, la stessa rientra nella sfera di disponibilità del coniuge proprietario, se di proprietà esclusiva, mentre si può richiedere la divisione giudiziale dell'immobile, se di proprietà comune.
Il diritto al godimento della casa familiare cessa nel caso che l'assegnatario non abiti o non abiti stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, ma anche quando i figli divengono maggiorenni ed autonomi.

Con quali modalità vengono affidati i figli?

L'affidamento dei figli, in caso di separazione, è oggi disciplinato dalle norme introdotte dalla legge n. 54 del 8 febbraio 2006. Il principio fondamentale è che il figlio minore abbia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Pertanto, salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (affidamento condiviso). Alternativamente, sempre e comunque nell'esclusivo interesse della prole, può stabilire a quale di essi i figli siano affidati (affidamento esclusivo).
Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione degli stessi.
Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all'amministrazione e all'usufrutto legale dei loro beni. Il genitore non affidatario conserverà l'obbligo e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli.
L'art. 155-quater del codice civile stabilisce che l'interesse dei figli è anche determinante per indicare a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.



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Sapere quali sono le domande frequenti aiuta a farsi un'idea degli argomenti che dovrai affrontare. Molte cose le saprai già, altre magari no.


La convivenza

Cos'è la convivenza more uxorio?

Con il termine convivenza more uxorio (o famiglia di fatto) si fa generalmente riferimento all'unione stabile tra due persone, non legate dal vincolo matrimoniale, che convivono secondo modalità e comportamenti assimilabili a quelli propri dei coniugi.

Con quale criterio viene assegnata la casa familiare?

Di norma la casa familiare rimane di proprietà esclusiva del convivente titolare del diritto di proprietà.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 166/1998) ha tuttavia stabilito che, in presenza di figli, al fine di tutelarne gli interessi primari, la casa familiare debba essere assegnata al genitore affidatario, indipendentemente da chi ne sia il proprietario.

È possibile regolare la convivenza more uxorio?

In Italia la convivenza more uxorio non è soggetta ad alcuna regolamentazione di carattere generale, né speciale. Tuttavia è possibile (oltre che consigliabile) autoregolamentarsi mediante la stipulazione di un accordo di convivenza che disciplini i molteplici aspetti del ménage familiare, sia nel corso del rapporto che al momento della sua cessazione.
Va precisato che, attraverso questo tipo di accordo, non sono disciplinabili gli aspetti di natura personale come l'obbligo di fedeltà reciproca, di coabitazione, di collaborazione e di assistenza morale. È invece possibile regolare quelli economici e patrimoniali come il mantenimento, gli obblighi assunti nell'interesse comune, il regime degli acquisti effettuati durante la convivenza ed il diritto di abitazione sulla casa familiare.
L'accordo ha validità solo se i componenti della coppia sono liberi di stato (celibe/nubile o divorziato/a). L'eventuale vincolo matrimoniale attribuibile ad uno dei conviventi costituirebbe illecito per violazione del dovere di fedeltà coniugale, invalidando l'accordo di convivenza.


La separazione

Cos'è la separazione personale dei coniugi?

La separazione personale dei coniugi, disciplinata dalle norme del codice civile (art. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali, è l'istituto giuridico che permette l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri assunti con l'atto di matrimonio.
La separazione, a differenza del divorzio, ha carattere transitorio. Pertanto non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge, tuttavia incidendo su alcuni effetti propri del matrimonio (comunione legale dei beni, obbligo di fedeltà e di coabitazione) e disciplinandone altri in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).
Il codice civile contempla esclusivamente la separazione legale, distinta in separazione consensuale e separazione giudiziale. In entrambi i casi, affinché si producano i relativi effetti giuridici, è necessario ricorrere all'autorità giudiziaria.

Qual è la differenza tra separazione legale e separazione di fatto?

La separazione legale si differenzia dalla cosiddetta separazione di fatto, perché produce effetti giuridici che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, nonché tra genitori e figli.
La separazione legale comporta la sospensione di alcuni obblighi inerenti ai rapporti personali tra i coniugi (in primis quello di coabitazione e di assistenza morale), la modifica di altri di carattere patrimoniale (per esempio quello di eventuale versamento dell'assegno di mantenimento o alimentare), nonché l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole.
La separazione di fatto, invece, non produce alcun effetto giuridico, né costituisce valido presupposto per il termine di decorrenza dei tre anni necessari per l'ottenimento del divorzio. È infine opportuno precisare che, sebbene la separazione di fatto non sia di per sè sanzionabile, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito nel caso di separazione giudiziale.

Cos'è la separazione consensuale?

La separazione consensuale, disciplinata dall'art. 158 del codice civile, è l'istituto giuridico attraverso il quale i coniugi decidono, di comune accordo, di porre fine alla loro unione matrimoniale. Separarsi consensualmente non è quindi possibile in assenza di un'intesa sulle principali questioni personali e patrimoniali (affidamento dei figli, modalità di visita del genitore non collocatario, assegnazione della casa familiare, alimenti e/o mantenimento).
La separazione consensuale inizia con il deposito del ricorso, che in quasi tutti i tribunali può avvenire anche senza l'assistenza di un avvocato. A seguito del quale viene predisposto e costituito il fascicolo d'ufficio ed il presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione.
In sede di udienza le parti rinnovano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Il Tribunale effettua un controllo di conformità tra quanto richiesto nel ricorso e la normativa vigente e, se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, dispone con decreto l'omologazione delle condizioni, conferendo così piena efficacia alla separazione.
Il tempo medio per l'ottenimento di una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l'omologazione del Tribunale) è di circa 3-7 mesi.

Cos'è la separazione giudiziale?

La separazione giudiziale, disciplinata dall'art. 151 del codice civile, è l'istituto giuridico al quale ricorrono i coniugi che non sono riusciti a trovare un'intesa sulle principali questioni personali e patrimoniali (affidamento dei figli, modalità di visita del genitore non collocatario, assegnazione della casa familiare, alimenti e/o mantenimento). La richiesta di separazione, che può quindi essere presentata anche da uno solo dei coniugi, segue lo stesso iter della separazione consensuale, con l'unica differenza che il procedimento giudiziale richiede necessariamente il patrocinio di un avvocato.
Alla prima udienza del giudizio il presidente del Tribunale sente i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Se il tentativo non riesce, il presidente emana dei provvedimenti temporanei ed urgenti relativamente ai figli e alla casa coniugale e nomina un giudice istruttore, fissando la prima udienza davanti a lui per il proseguimento della causa.
Davanti al giudice istruttore si svolge quindi una vera e propria causa civile, di durata più o meno lunga a seconda delle situazioni e degli accordi ancora eventualmente raggiunti. Al termine di tale causa il Tribunale emana la sentenza di separazione.
Successivamente, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.
È pure riconosciuta la possibilità di dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi, con sentenza non definitiva già in conseguenza alla prima udienza, in modo da poter poi proseguire il procedimento per decidere solo gli aspetti controversi. Ciò permette di poter richiedere il divorzio anche prima dell'emissione della sentenza definitiva che statuisce e disciplina i rapporti tra marito e moglie.
Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale. Non può invece accadere il contrario, e deve avviarsi una nuova procedura.
La legge di riforma n. 54/2006 dell'affidamento condiviso ha introdotto la possibilità che il giudice, con il consenso delle parti, possa rinviare il procedimento consentendo ai genitori di rivolgersi al servizio di mediazione familiare per essere aiutati da esperti a trovare gli accordi relativi ai figli (art. 155-sexies, comma 2, c.c.).

Con quale criterio viene assegnata la casa familiare?

Nell'assegnazione della casa familiare trova applicazione il principio della salvaguardia dell'interesse dei figli (art. 155-quater c.c.), interesse che viene valutato prioritariamente anche rispetto agli interessi personali dei coniugi. In tal senso, la casa familiare viene generalmente assegnata al coniuge collocatario. La giurisprudenza recente ha invece escluso che il giudice possa disporre l'assegnazione della casa coniugale in assenza di figli.
Di norma, infatti, la stessa rientra nella sfera di disponibilità del coniuge proprietario, se di proprietà esclusiva, mentre si può richiedere la divisione giudiziale dell'immobile, se di proprietà comune.
Il diritto al godimento della casa familiare cessa nel caso che l'assegnatario non abiti o non abiti stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, ma anche quando i figli divengono maggiorenni ed autonomi.

Con quali modalità vengono affidati i figli?

L'affidamento dei figli, in caso di separazione, è oggi disciplinato dalle norme introdotte dalla legge n. 54 del 8 febbraio 2006. Il principio fondamentale è che il figlio minore abbia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Pertanto, salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (affidamento condiviso). Alternativamente, sempre e comunque nell'esclusivo interesse della prole, può stabilire a quale di essi i figli siano affidati (affidamento esclusivo).
Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione degli stessi.
Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all'amministrazione e all'usufrutto legale dei loro beni. Il genitore non affidatario conserverà l'obbligo e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli.
L'art. 155-quater del codice civile stabilisce che l'interesse dei figli è anche determinante per indicare a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.

Quando è dovuto l'assegno di mantenimento?

Ha diritto al mantenimento il coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri (art. 156, comma 1, c.c.).
L'assegno di mantenimento è di regola corrisposto mensilmente, o comunque periodicamente, ed è rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
I presupposti che concorrono al suo ottenimento sono tre:

1. la non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento
2. la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri
3. la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi

In caso di inadempienza, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato oppure ordinare al datore di lavoro di quest'ultimo il versamento delle somme dovute direttamente al coniuge creditore. Per contro, in presenza di giustificati motivi, il giudice può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti che obbligano il coniuge al versamento dell'assegno.

Quando è dovuto l'assegno alimentare?

Il diritto agli alimenti spetta anche se al coniuge meno abbiente è stata addebitata la separazione per colpa. L'assegno alimentare, infatti, ha lo scopo non già di permettere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, bensì di assicurare anche alla parte economicamente molto debole i mezzi adeguati a condurre una vita dignitosa (art. 156, comma 3, c.c.).

Cosa determina il mancato pagamento degli alimenti per i figli?

Il mancato pagamento degli alimenti per i figli è un reato per il quale, in forza della violazione degli obblighi di assistenza familiare, è possibile presentare querela ai sensi dell'art. 570 del codice penale. Il relativo diritto può essere fatto valere anche in sede civile con ricorso ai sensi dell'art. 709-ter, comma 2, del codice di procedura civile a fronte del quale il genitore inadempiente rischia la condanna al risarcimento del danno nei confronti del figlio.
Naturalmente, prima di adottare qualsiasi iniziativa è bene valutare preventivamente la solvibilità del genitore inadempiente, analogamente a quanto si fa con i recuperi crediti di tipo commerciale, dal momento che è perfettamente inutile munirsi di titoli che poi non si possono far valere concretamente.

Dove trovo gli indici Istat?

I dati più aggiornati sono disponibili sul sito dell'Istat nella sezione Prezzi al consumo. Se ti interessa consultarli subito, clicca qui.

Cos'è l'addebito della separazione?

L'addebito della separazione è un provvedimento che sanziona la condotta del coniuge che, in violazione dei doveri disciplinati dall'art. 143 del codice civile (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione), ha determinato la crisi dell'unione. Con l'addebito il coniuge perde il diritto all'assegno di mantenimento che gli sarebbe spettato nel caso di mancanza di adeguati redditi propri, mantenendo unicamente, laddove esistano i requisiti previsti dalla legge, quello ad un assegno alimentare (art. 156 c.c.).

Cos'è la riconciliazione?

La riconciliazione, la cui attuale disciplina è contenuta negli artt. 154 e 157 del codice civile, consiste nel ripristino della vita familiare e dei rapporti materiali e spirituali che sono alla base della convivenza.
La riconciliazione può avvenire in modo espresso, tramite accordo formale, oppure in modo tacito con la ripresa della coabitazione. In entrambi i casi gli effetti della separazione cessano automaticamente, senza alcuna necessità di ricorrere al giudice.


Il divorzio

Cos'è il divorzio?

Il divorzio, disciplinato dalla legge n. 898 del 1 dicembre 1970 e successive modifiche, è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorché cessi la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi ed essa non possa essere più ricostituita. Si parla di scioglimento quando il matrimonio è con rito civile, di cessazione degli effetti civili quando è concordatario (cioè celebrato dinanzi al ministro di culto e trascritto nei registri dello stato civile). Naturalmente non è ammesso divorzio per il matrimonio "canonico" perché privo di effetti civili.
Il procedimento di divorzio si distingue in divorzio congiunto e divorzio giudiziale. In entrambi i casi, affinché si producano i relativi effetti giuridici, è necessario ricorrere all'autorità giudiziaria.

Quando si può richiedere una quota del TFR dell'ex coniuge?

L'art. 12-bis della legge n. 898 del 1 dicembre 1970 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto titolare di assegno di mantenimento divorzile, ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (anche se il TFR viene a maturare dopo la sentenza di divorzio). Tale quota è pari al 40% del TFR totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell'assegno di mantenimento in sede di divorzio è stata concordata in unica soluzione.